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CLIL: validità legale e rischio di licenziamento per dichiarazioni mendaci. Tutto quello che c’è da sapere.

Il MIUR, con la nota n. 11276 dell’11 giugno 2024, ha chiarito la validità dei corsi CLIL offerti dalle Scuole superiori di mediazione linguistica, confermando che tali corsi non hanno valore legale.

Le Scuole superiori di mediazione linguistica (SSML) possono erogare solo:

  • Corsi triennali equiparati alla Classe L-12
  • Corsi biennali equiparati, per scopi professionali e concorsuali, alla Classe LM-94

Non è previsto che le SSML accreditate presso il MIUR possano rilasciare certificazioni CLIL, Master di I e/o II livello o corsi simili, a meno che non siano autorizzati da specifiche normative. Secondo la normativa vigente, solo le Università possono erogare corsi CLIL validi.

Tipologie di Corsi CLIL

Esistono diverse tipologie di corsi CLIL, ognuna regolata da normative specifiche:

  1. Corsi di perfezionamento CLIL (1500 ore, 60 CFU senza tirocinio): Accessibili sia a docenti in servizio che a aspiranti docenti, offerti da Università pubbliche e private, comprese quelle telematiche.
  2. Corsi di perfezionamento per l’insegnamento in CLIL (1500 ore, 60 CFU con tirocinio): Riservati a docenti abilitati con certificazione linguistica di livello C1. Questi corsi, regolati dall’art. 14 del DM 249/2010 e dal Decreto del 30 settembre 2011, possono essere offerti solo dalle Università.
  3. Corsi CeCLIL e CLIL (20 CFU): Destinati ai docenti di ruolo con almeno certificazione linguistica B2 e inseriti nelle GAE. La certificazione finale richiede il conseguimento di un livello C1 entro tre anni per i docenti di scuole secondarie. L’accesso a questi corsi prevede una selezione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo quanto stabilito dal Decreto Dipartimentale del 23 giugno 2022.

Conseguenze di Dichiarazioni Mendaci

Se un candidato ha dichiarato una certificazione CLIL non valida nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), potrebbe subire una riduzione del punteggio. Alcuni Uffici Scolastici Provinciali hanno pubblicato avvisi che comunicano la decurtazione del punteggio per coloro che hanno dichiarato certificazioni CLIL rilasciate da enti non autorizzati, come le SSML.

In caso di verifica successiva a un incarico di supplenza, se il punteggio risulta errato a causa di dichiarazioni mendaci, si rischia la perdita della supplenza. È quindi importante segnalare tempestivamente eventuali errori agli Uffici scolastici competenti per consentire la correzione durante la fase di valutazione.

Procedura per la Correzione dei Titoli

Per richiedere una correzione del punteggio, è necessario inviare una richiesta all’Ufficio Scolastico di riferimento, indicando:

  • Nome e cognome;
  • Codice fiscale;
  • Classe di concorso per la quale si riscontra l’errore;
  • Descrizione dettagliata del titolo o del periodo di servizio da correggere, con i relativi riferimenti.

Le segnalazioni generiche non verranno prese in considerazione.

Iter di Valutazione delle Domande

Secondo l’OM 60/2020, la valutazione delle domande prevede i seguenti passaggi:

  1. Gli Uffici Scolastici Provinciali valutano i titoli dichiarati, delegando eventualmente scuole polo per evitare difformità nelle valutazioni.
  2. La scuola dove il candidato stipula il primo contratto effettua i controlli sulle dichiarazioni.
  3. Gli esiti dei controlli vengono comunicati all’Ufficio competente, che convalida i dati e li comunica all’interessato. I titoli così convalidati sono considerati definitivi.
  4. Se la verifica ha esito negativo, l’Ufficio ridetermina i punteggi e le posizioni assegnate, informando l’interessato.
  5. In caso di dichiarazioni mendaci, il servizio prestato viene considerato di fatto e non di diritto, senza attribuzione di punteggio né riconoscimento dell’anzianità di servizio, salvo eventuali sanzioni ulteriori.

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